Art. 3.

      1. L'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «Art. 217. - (Bancarotta semplice). - Fuori dal caso di cui all'articolo 216, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza, aggrava il proprio dissesto. Se il fatto è

 

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commesso con colpa grave la pena è diminuita.
      È punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dal caso di cui all'articolo 216-bis, durante i due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, ovvero dall'inizio dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili obbligatori o li ha tenuti in maniera incompleta, tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
      Salve le altre pene accessorie di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta, per la durata di tre anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa».